Cosa può accadere dopo il 17 settembre ? Quali sono i diritti dell’azionista di minoranza ? Quali sono i doveri di Consob e Fonsai ?
Ecco alcune brevi note, che speriamo Vi siano utili nelle Vostre decisioni.
L’obbligo di acquisto è un dovere che nasce dalla Legge (il T.U.F.)
Ricordiamo che la procedura utilizzata (la stessa delle Opa obbligatorie residuali) è solo un mezzo per adempiere all’obbligo; potevano essere usati altri mezzi, quindi non confondiamo i mezzi con il fine, che è inequivocabilmente quello di adempiere all’obbligo di acquistare le azioni al prezzo fissato dalla Consob da chiunque le voglia vendere.
L’elemento fondamentale dell’obbligo (cioè il prezzo), non dipende da Fonsai, ma da una Pubblica Amministrazione, la Consob.
La posizione di Fonsai è molto simile a quella di chi è obbligato a vendere un bene ad un prezzo imposto dallo Stato. Facciamo un esempio banale: i biglietti di un museo statale. Il bigliettaio DEVE vendere i biglietti al prezzo fissato dallo Stato, senza poterlo variare, nemmeno di un centesimo, né in più, né in meno.
La differenza nel nostro caso è che l’obbligo è a comprare, non a vendere.
Il prezzo lo impone la Pubblica Amministrazione e TUTTI coloro che vogliono vendere devono poterlo fare al prezzo fissato, proprio come tutti i visitatori del museo devono poter comprare i biglietti a quel prezzo.
La particolarità dei prezzi imposti dalla P. Amministrazione è che vengono fissati con atti amministrativi (la Delibera della Consob è un atto amministrativo); la legge prevede che tutti gli atti amministrativi debbano seguire un preciso corretto iter procedimentale nella loro formazione; se l’iter è viziato, il provvedimento può venire annullato dal Giudice Amministrativo, su richiesta (cioè su ricorso) di chi abbia un interesse legittimo ad opporvisi.
Il nostro Comitato si è opposto al provedimento con cui la Consob ha fissato il prezzo dell’Obbligo di Acquisto sulle nostre azioni IML, che ritiene invalido perché il procedimento amministrativo che ha portato alla sua adozione è irregolare sotto molteplici e fondamentali profili.
A questo punto lo schema logico-giuridico è: se l’elemento-prezzo è viziato, verrà rimosso dal Tar, che con la propria sentenza lo annullerà.
Conseguentemente, Consob dovrà rifare un altro procedimento con cui determinare un nuovo prezzo; probabilmente il Tar ingiungerà a Consob di seguire determinati canoni metologici e/o di evitare i passaggi affetti da irregolarità.
Immediata conseguenza dell’annullamento della delibera sarà che la procedura di adempimento dell’obbligo di acquisto in corso (che è solo un mezzo, non dimentichiamolo) perderà ogni efficacia poiché fondata su un presupposto dichiarato invalido.
Ciò varrà certamente per l’elemento-prezzo, che dovrà essere, dopo una nuova delibera, UN NUOVO PREZZO UGUALE PER TUTTI, anche per chi avrà già aderito.
Per chi non avrà aderito ci sarà certamente la possibilità di esprimere, dopo la nuova delibera della Consob, la volontà di aderire al nuovo prezzo; non siamo invece in grado di ipotizzare quali saranno le opzioni per chi avrà aderito. Può darsi che la sua adesione sarà considerata nulla, oppure valida, oppure che egli debba o possa confermarla, è difficile prevederlo ora.
Quel che è certo è che, anche per costoro, varrà il nuovo prezzo (se il Tar accoglierà il ricorso, beninteso).
Prima di passare a spiegare gli effetti della sospensione, chiariamo subito che chi vende a mercato avrà certamente fatto una scelta definitiva, che non potrà essere rimessa in discussione dall’esito del ricorso.
Che cos’è la sospensione, su cui si discuterà mercoledì 17 settembre ? Fate uno sforzo mentale: si tratta – in pratica – di un annullamento temporaneo; vuol dire che la delibera sul prezzo, se verrà dichiarata sospesa, perderà efficacia in maniera temporanea, cioè fino ad un certo momento (verosimilmente, fino a quando il Tar pronuncerà la sentenza).
Come a dire: per adesso la delibera non ha valore, ma il Tar si riserva se confermare la “provvisoria” pronuncia di invalidità o modificarla.
Comunque per intanto la delibera non potrà produrre effetti e così sarà, di conseguenza, per la procedura di adempimento dell’obbligo di acquisto in corso.
L’eventuale sentenza di accoglimento del ricorso potrà essere poi impugnata da Fonsai e/o Consob avanti il Consiglio di Stato e così potrà essere anche per l’ordinanza che sospende la delibera. Il Consiglio di Stato la potrà ribaltare l’una e/o l’altra.
Potrebbe anche accadere che il Tar decida di NON sospendere la delibera ma poi accolga il ricorso nel merito, così come che il Tar sospenda la delibera e poi, nella sentenza, la dichiari valida ed efficace, ma sono casi che si verificano molto raramente.
Comunque, sia chiara una cosa: questo Comitato ha chiesto a Consob il 29 agosto scorso una proroga fino al 29 settembre. Giovedì 11 scorso Consob ha deciso una proroga fino al 29 settembre. C’è tutto il tempo per decidere che fare, senza prendersi il rischio del salto nel buio di dover tenere azioni non quotate (rischio che potrebbe concretizzarsi se Fonsai non raggiungerà il 95% del capitale).
Che ne sarà, durante la causa, della quotazione del titolo ? La legge dice che se l’obbligo di acquisto conduce l’offerente a detenere almeno il 95% del capitale, egli ha diritto a fare la procedura di esproprio (squeeze-out) delle restanti azioni e che il titolo rimane quotato fino alla fine dello squeeze-out.
Dice invece che se NON raggiunge il 95%, nessuno ha più obblighi o doveri e il titolo viene revocato dalle quotazioni dopo il pagamento delle azioni acquistate in sede di obbligo di acquisto (il pagamento di solito avviene sette giorni dopo l’ultimo giorno di adesione).
Nel caso in cui la delibera venga sospesa o annullata che ne sarà della quotazione ? Su questo punto vi daremo indicazioni più precise dopo un ulteriore approfondimento, ma siamo dell’opinione che nulla vieti che il titolo rimanga quotato fino alla nuova delibera della Consob. Ricordiamo anche che la nuova delibera sarà impugnabile tanto come quella per cui pende ricorso, per cui statene certi: nessun danno ingiusto sarà tollerato.
Il Codamil